Serie B, il Giudice Sportivo: 7 calciatori fermati per un turno. 12mila euro di multa al Palermo

  1. letta: 97 volte
  2. lettura in '
  3. 0
  4. 0
    0
  5. + -

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha squalificato sette calciatori tutti per una stagione. Si tratta di Botond Balog del Parma, Mattia Valoti del Pisa, Alessandro Caporale del Lecco, Edoardo Duca e Luca Strizzolo del Modena, Tom van de Looi del Brescia e Francesco Vicari del Bari.

Per quanto riguarda le società invece:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Cittadella, Como, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato per più volte un fascio di luce-laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere, inoltre, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette in plastica, quattro delle quali all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava in modo irriguardoso contro una decisione arbitrale.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bicchiere pieno di liquido sul terreno e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Amministratore

Condividi su
Fonte della notizia: TMW

I vostri commenti

Non ci sono ancora commenti

Lascia un commento

Ultimi video caricati

Questo sito Web utilizza i cookie e richiede i tuoi dati personali per migliorare la tua esperienza di navigazione. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).