Palermo condannato dalla Figc: c’era un “prestanome” nello staff tecnico
Tre tesserati del club rosanero (insieme alla società – quest’ultima
per responsabilità “diretta ed oggettiva”) sono stati sanzionati per
fatti avvenuti nella scorsa stagione di Serie C: si tratta dei due
preparatori dei portieri Michele Marotta e Stefano Pardini, oltre all’allora amministratore delegato Rinaldo Sagramola.
Tutti e tre i tesserati hanno patteggiato un mese di squalifica e 6
mila euro di ammenda; il Palermo viene sanzionato con 2 mila euro di
ammenda.
IL COMUNICATO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al
provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.
564 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele MAROTTA, Stefano
PARDINI, Rinaldo SAGRAMOLA e della società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a.,
avente ad oggetto la seguente condotta:
MICHELE MAROTTA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore dei
Portieri per la Società Palermo Football Club Spa, in violazione dell’art. 4,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 26 comma 1, 37
comma 1 e 39 comma 1 lettera Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e del
Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021/2022 del Settore Tecnico,
poiché nella stagione sportiva 2021-2022 ha rivestito solo formalmente la
qualifica di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football
Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, consentendo che, in propria
vece, tale funzione venisse, di fatto, esercitata dal sig. Stefano Pardini, soggetto
privo della idonea qualifica poiché abilitato come Allenatore UEFA B. Il tutto
come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini è sempre presente
come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e come è emerso dal
materiale probatorio raccolto durante l’attività inquirente.
STEFANO PARDINI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore UEFA
B per la Società Palermo Football Club Spa, in violazione dell’art. 4, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 26 comma 1, 37 comma 1
e 39 comma 1 lettera Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e del
Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021-2022 del Settore Tecnico,
poiché nella stagione sportiva 2021-2022 – soggetto privo della idonea qualifica
poiché abilitato come Allenatore UEFA B – ha svolto di fatto l’attività di
allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football Club Spa
partecipante al Campionato di Lega Pro, al posto dell’allenatore abilitato Sig.
Michele Marotta il quale ha svolto tale funzione solo formalmente come
prestanome. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini
è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e
come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l’attività inquirente.
RINALDO SAGRAMOLA, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e
soggetto dotato di poteri di rappresentanza della Società Palermo Football Club
S.p.a, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in
relazione all’art. 26 comma 1 e 39 comma 1 lett. Ha) del Regolamento del
Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021-2022
del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al Sig.
Stefano Pardini – soggetto privo della idonea qualifica poiché abilitato come
Allenatore UEFA B – durante la stagione sportiva 2021-2022 di svolgere di fatto
l’attività di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football
Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, al posto dell’allenatore
abilitato Sig. Michele Marotta il quale ha svolto tale funzione solo formalmente
come prestanome. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig.
Pardini è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è
assente e come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l’attività
inquirente.
PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a., per responsabilità diretta ed oggettiva ai
sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la
quale erano tesserati i Sig.ri Michele Marotta, Stefano Pardini e Rinaldo
Sagramola;
? vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal Sig. Michele MAROTTA, dal Sig. Stefano PARDINI, dal Sig. Rinaldo
SAGRAMOLA e dal Sig. Dario Mirri, in qualità di legale rappresentante, per conto della
società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a.;
? vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
? vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
? rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica ed
€ 6.000,00 di ammenda per il Sig. Michele MAROTTA, di mesi 1 (uno) di squalifica ed €
6.000,00 di ammenda per il Sig. Stefano PARDINI, di mesi 1 (uno) di inibizione ed €
6.000,00 di ammenda per il Sig. Rinaldo SAGRAMOLA e di € 2.000,00 di ammenda per la
società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a.;
? si rende noto l’accordo come sopra menzionato.